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Senato. Una nuova legge per le "medicine alternative". Se ne parlerà a settembre

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view post Posted on 8/8/2013, 06:33     +1   -1




La Commissione Igiene e Sanità ha deciso di affrontare il tema in un comitato ristretto per arrivare a un testo base che unisca i cinque ddl già presentati sulle diverse medicine complementari. Via anche a possibili audizioni a partire da settembre. La sintesi dei cinque provvedimenti.
07 AGO - Le medicine complementari, compresa omeopatia, medicina tradizionale cinese e agopuntura, sono oggetto di cinque distinti disegni di legge parlamentari depositati in Commissione Igiene e Sanità del senato. Per arrivare a una possibile sintesi in un testo unico, ieri, la Commissione ha deciso di costituire un comitato ristretto dove saranno svolte anche eventuali audizioni informali utili all'istruttoria legislativa.

Ecco una sintesi delle 5 proposte di legge.

(225)
D'Ambrosio Lettieri - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
Nel dettaglio l'articolo 1 afferma che viene disciplinato l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento del pluralismo nella scienza e della ricerca scientifica.
L'articolo 2 istituisce appositi registri di esperti in medicina omeopatica presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, con funzione consultiva presso il medesimo Ministero e con il compito principale di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina omeopatica e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.
L'articolo 4 prevede la possibilità dell'accreditamento delle associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione ai fini della diffusione della medicina omeopatica.
L'articolo 5 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca corsi di formazione post laurea al fine del rilascio della qualifica di esperto in medicina omeopatica.
L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari.
L'articolo 7 infine, reca il principio del consenso informato, ovvero che il paziente che decida di sottoporsi al trattamento omeopatico, sia preventivamente informato dal medico sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili ed eventuali effetti collaterali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il consenso possa essere sempre revocato, sia pur parzialmente.
............................

(429)
STUCCHI. - Disciplina della medicina omeopatica
Nello specifico, l'articolo 1, dove sono dettati i princìpi generali, riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia specificando, altresì, la necessità di garantire al cittadino la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia.
L'articolo 2 disciplina il riconoscimento e l'immissione in commercio dei farmaci omeopatici al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini.
Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4 questi sanciscono l'istituzione del corso di laurea in omeopatia e definiscono la figura professionale dell'omeopata.
Infine, l'articolo 5 disciplina le modalità di riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia e l'articolo 6 stabilisce la disciplina transitoria.


(768
) Maurizio ROMANI. - Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
Nel dettaglio il disegno di legge all’articolo 1 afferma che viene disciplinato l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell'ottica del riconoscimento del pluralismo nella scienza e della ricerca scientifica.
L'articolo 2 istituisce appositi registri di esperti in medicina omeopatica presso gli ordini provinciali dei medici, degli odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, una Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, con funzione consultiva presso il medesimo Ministero e con il compito principale di promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina omeopatica e le attività di ricerca, anche al fine di riconoscere nuove discipline terapeutiche.
L'articolo 4 prevede la possibilità dell'accreditamento delle associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione ai fini della diffusione della medicina omeopatica.
L'articolo 5 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca corsi di formazione post laurea al fine del rilascio della qualifica di esperto in medicina omeopatica.
L'articolo 6 prevede la possibilità per lo Stato e le regioni di procedere all'individuazione di nuove discipline complementari.
L'articolo 7 infine, reca il principio del consenso informato, ovvero che il paziente che decida di sottoporsi al trattamento omeopatico, sia preventivamente informato dal medico sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili ed eventuali effetti collaterali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che il consenso possa essere sempre revocato, sia pur parzialmente.

07 agosto 2013

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-p...ticolo_id=16442
 
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